ART. 1
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una società scientifica sotto la forma di associazione avente la seguente denominazione: "GRUPPO ITALIANO PER LA STEWARDSHIP ANTIMICROBICA APS "; potrà operare anche con la denominazione abbreviata "G.I.S.A. APS", da ora in avanti denominata “associazione”.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Pisa all’indirizzo risultante dall'atto costitutivo dell'associazione, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, il quale ne curerà ogni forma di pubblicità legale il trasferimento della sede all'interno del Comune che non comporta la modifica del presente Statuto.
L'Associazione potrà istituire e sopprimere, con deliberazione del Consiglio Direttivo sedi ed uffici in territorio nazionale. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria anche anteriormente alla scadenza di detto termine.
Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti.
ART. 2
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità scientifiche, culturali civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Nello specifico l'associazione si prefigge i seguenti scopi e finalità:-Diffondere la cultura della stewardship antimicrobica (SA) come strumento per ottimizzare l'appropriatezza prescrittiva degli antimicrobici, per contribuire al miglioramento dell'outcome dei pazienti, alla riduzione delle resistenze antimicrobiche, degli eventi avversi e dei costi impropri disegnando e promuovendo l'adozione di programmi specifici presso le strutture sanitarie italiane con il più ampio concorso interdisciplinare.
- Diffondere la cultura della SA presso le direzioni regionali della sanità e delle aziende sanitarie ed ospedaliere del SSN favorendo l'allocazione di risorse "ad hoc" e l'utilizzo di idoneo supporto informatico per misurare indicatori di percorso e di efficacia dei programmi (ad es.: outcome clinico, giorni di degenza media, incidenza di patologie infettive specifiche).
- Favorire, attraverso il confronto equo tra gli specialisti prescrittori (infettivologi,intensivisti, onco-ematologi, internisti, chirurghi) e con il coordinamento del farmacista ospedaliero, la messa a punto di raccomandazioni/linee-guida sulla profilassi e terapia antibiotica sulla base della epidemiologia locale dei microrganismi responsabili d'infezione e del loro profilo di resistenza antimicrobica.
- Promuovere ed incentivare l'uso delle moderne metodiche microbiologiche e di farmacologia clinica per una diagnosi eziologica accurata e rapida e per l'ottimizzazione dell'uso degli antimicrobici.
- Promuovere ed incentivare l'infection-control per contenere la trasmissione crociata delle infezioni da microrganismi multiresistenti anche attraverso progetti pathogen-oriented condivisi con gli specialisti in Igiene.
- Promuovere ed incentivare l'attività scientifica, didattica, culturale e di ricerca nel campo della SA anche mediante iniziative divulgative dirette a tutte le specialità interessate, quali la pubblicazione di libri e riviste, l'organizzazione di convegni e congressi e quant'altro attinente.
- Inoltrare al competente Ministero della Salute proposte inerenti la SA incluse relative Raccomandazioni e Linee-Guida per la richiesta di relativo patrocinio.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, tra l'altro:
- Svolgere ogni attività negoziale anche per il finanziamento delle attività istituzionali;
- Stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati operanti nel settore della sanità, della ricerca e della promozione scientifica, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi qualificati dello svolgimento di determinate attività scientifiche;
- Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione degli scopi associativi detti in precedenza.
L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- Svolgere attività scientifica, sempre in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche con incarichi specifici a propri associati o ad associati di altre associazioni che svolgano la medesima attività ovvero attività complementari, nonché la cessione, anche a terzi, di pubblicazioni scientifiche proprie cedute prevalentemente agli associati.
Oltre al fondo di dotazione iniziale ed alle quote annuali versate dagli Associati, l'Associazione potrà accettare, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, contributi e liberalità sotto qualunque forma da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto.
Non rientrano nelle finalità dell’Associazione la tutela sindacale degli associati e, comunque, qualsiasi attività diretta o indiretta di tipo sindacale.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione e i suoi legali rappresentanti dichiarano la propria autonomia e indipendenza con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione alle stesse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in Medicina (ECM).
Lo statuto dell’Associazione prevede inoltre:
- L’obbligo di pubblicazione dell’attività scientifica attraverso il sito web della Società, aggiornato costantemente.
- La dichiarazione e la regolamentazione di eventuali conflitti di interesse
- La costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
- L’obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.
- Che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione.
ART. 3
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Chi intenda aderire all'Associazione deve farne domanda scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, che dovrà contenere:
- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Natura di Associato
Sono riconosciute le seguenti categorie di Associati: Associati Fondatori; Associati Ordinari; Associati Sostenitori. Sono Associati Fondatori quelli che, in proprio o per procura, partecipano all'atto costitutivo e hanno contribuito in modo attivo alla costituzione dell'Associazione; sono Associati Ordinari coloro che aderiscono successivamente ai sensi dei capoversi che seguono; sono Associati Sostenitori coloro che aderiscono successivamente obbligandosi al versamento annuale di una quota maggiorata rispetto agli Associati Ordinari o Fondatori per sovvenire ai fabbisogni finanziari dell'Associazione.
La suddivisione degli Associati nelle tre categorie di cui al capoverso che precede rileva esclusivamente in ordine al diverso rapporto economico che l'Associazione instaura con gli Associati Sostenitori; ogni altro diritto ed obbligo nascente dalla legge e dal presente statuto fa capo agli Associati indipendentemente dalla categoria di appartenenza, in particolare per quanto riguarda il voto capitario nell'assemblea generale e l'elettorato attivo e passivo riguardo alle cariche associative.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, e possono farne parte:
- Tutti coloro che per interesse professionale o personale, a prescindere dalla qualifica professionale, che abbiano interesse ad incrementare ed incentivare gli studi e la ricerca sulla SA;
- Gli Enti pubblici e privati, che operano istituzionalmente nel campo medico ed in quello farmacologico o comunque in campi complementari o connessi. Gli Associati Sostenitori hanno la facoltà di frequentare l'Associazione e di partecipare alle manifestazioni scientifiche dalla stessa organizzate.
ART. 4
Gli associati hanno il diritto di:
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la cui misura minima è stabilita, annualmente, dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente e dovrà essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno.
La quota annua degli Associati Sostenitori non potrà essere inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).
È dovere preciso dell'Associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.
La qualifica di Associato impegna l'Associato all'accettazione dello Statuto, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualunque deliberazione che,presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'Associazione.
Le cariche ricoperte in seno al Consiglio Direttivo e negli altri organi Associativi non comportano, per gli Associati, retribuzioni e compensi di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Ogni Associato, qualunque sia la categoria di appartenenza, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'Assemblea, personalmente o per mezzo di delega conferita in forma scritta ad altro Associato.
Ciascun Associato non può rappresentare più di 3 (tre) Associati.
Gli Associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili alle cariche sociali; in quest'ultimo caso, purchè abbiano un'anzianità di adesione di almeno anni 3 (tre) alla data delle elezioni; tale regola tuttavia troverà applicazione solo decorsi anni 3 (tre) dalla formazione dell'atto costitutivo dell'Associazione.
ART. 5
Lo scioglimento del rapporto Associativo si ha nei seguenti casi:
- per morte o estinzione del soggetto. La qualità di Associato non è trasmissibile per causa di morte o estinzione di ente;
- per recesso;
- per esclusione, su deliberazione dell'Assemblea degli Associati.
E' ammesso il recesso dell'Associato qualora per motivi personali e professionali non si trovi più in grado di concorrere al perseguimento dei fini dell'Associazione e comunque allorché ricorra una giusta causa; la dichiarazione di recesso è indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo medesimo nella prima riunione utile verifica l'esistenza della giusta causa di recesso; il recesso ha efficacia dal primo giorno dell'esercizio successivo a quello durante il quale si perfeziona.
Con delibera dell'assemblea, appositamente convocata a cura del Consiglio Direttivo, può essere escluso l'Associato quando ricorrano gravi motivi che, a giudizio degli Organi Associativi suddetti, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l'Associato escluso può essere altresì escluso l'Associato che abbia perduto i requisiti di ammissibilità, nonché l'Associato che sia rimasto inadempiente nel pagamento delle quote associative annuali per 2 (due) anni consecutivi.
ART. 6
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione e il suo Presidente;
- il Comitato Esecutivo, ove sia stato istituito;
- il Collegio dei Probiviri;
- l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
- l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
ART. 7
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
L'Assemblea generale degli Associati è composta da tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati.
L'Assemblea può essere convocata ovunque, purché in Italia. In conformità al disposto dell'art. 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e sempre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
La formale convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione.
Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno ed ora per la seconda riunione, nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nel numero e nei modi determinati dall'assemblea.
Nei casi di legge e quanto il Presidente lo crede opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.
L'Assemblea degli Associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente chiuso al 31 dicembre. L'Assemblea degli Associati può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- approva il bilancio o rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre;
- elegge, mediante votazione a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, un Revisore Contabile ed il Collegio dei Probiviri e revoca il consiglio o alcuni suoi membri;
- stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- approva la relazione sull'attività dell'Associazione, presentata al Presidente del Consiglio Direttivo;
- determina la quota Associativa minima ed eventuali altre contribuzioni;
- approva le eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dell'Associato per cui ricorrano le cause di cui al precedente art. 7);
- delibera la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'eventuale compenso;
- delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attributi dalla Legge, dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea degli Associati ha facoltà di designare, su proposta del Consiglio Direttivo, come Presidente onorario dell'Associazione, un Associato che abbia particolarmente meritato nell'ambito dell'Associazione, oppure una personalità italiana o straniera con particolari meriti scientifici, organizzativi, sociali, umani, in ambito antinfettivo.
La carica di Presidente onorario è compatibile con altre cariche attive in seno all'Associazione.
Il Presidente Onorario può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza il diritto di voto.
ART. 8
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da 3 (tre) a 15 (quindici); l'atto di nomina determina il numero dei Consiglieri entro i limiti sopra indicati.
La maggioranza dei consiglieri amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, i successivi sono eletti dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo rimane in carica per un massimo di 5 (cinque) esercizi.
A garanzia dell'indirizzo scientifico dell'Associazione, del Consiglio Direttivo faranno parte almeno due Associati Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Venendo meno in corso di incarico uno o più membri del Consiglio Direttivo si procederà alla surroga attingendo dall'elenco dei non eletti che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior numero di voti; non sussistendo tale elenco si procederà a nuove elezioni.
Ove non si sia provveduto nell'atto di nomina, il Consiglio Direttivo, convocata dal più anziano tra gli eletti, nomina, al suo interno, con votazione palese e a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere.
Al Presidente sono attribuite la rappresentanza legale, negoziale e processuale, e la firma dell'Associazione; ha il compito di tutelare l'osservanza delle norme statutarie, di convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, se nominato; di mantenere i collegamenti con le altre Associazioni associate, di adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione ed, in caso d'urgenza, sentito il parere del Consiglio Direttivo, di adottare provvedimenti improcrastinabili di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli alla ratificazione di quest'ultima, alla prima convocazione.
Non è prevista la rieleggibilità consecutiva del Presidente per più di una volta. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario Generale-Tesoriere provvede all'adempimento delle pratiche ordinarie, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'Associazione, sovrintende altresì alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'Ordinaria amministrazione che si renda necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali, su cui ha il potere di firma; tiene un registro di cassa, provvede ai pagamenti, predispone i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo, all'Assemblea degli Associati, avvalendosi anche di consulenti esterni.
In caso di cessazione per qualsiasi causa il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Generale-Tesoriere i quali rimangono in carica fino alla nuova elezione.
Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadrà l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine. In questa ipotesi, la convocazione dell'Assemblea può essere fatta anche da un singolo consigliere. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza possibilità di delega. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente ovvero quando un componente ne faccia richiesta scritta al Presidente. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo o ragione, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade automaticamente dalla carica. La sua sostituzione sarà effettuata con le modalità di cui al superiore comma quarto.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione dell'Associazione, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea Generale;
- procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea, e può proporne l'adozione;
- delibera sulle convenzioni ed accordi con Università, organismi scientifici, di ricerca, società farmaceutiche, Enti e società di pubblicazioni scientifiche, sempre operanti nell'ambito degli scopi dell'Associazione;
- redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- può attribuire funzioni particolari ai membri del Consiglio Direttivo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera su quanto non di competenza dell'Assemblea e in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea stessa;
- delibera in ordine alle proposte di contributi e liberalità in favore dell'Associazione;
- esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in Enti e Associazioni scientifiche;
- predispone il bilancio annuale con il conto economico, patrimoniale e finanziario;
- convoca l'Assemblea degli Associati;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati e delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo Associato sulla base delle informazioni assunte con la domanda
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
I Consiglieri non possono delegare le proprie funzioni.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo prestano il loro ufficio a favore dell'Associazione gratuitamente. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo che dura in carica per la medesima durata del Consiglio che lo ha eletto e sarà composto da un minimo di 3 (tre) componenti; del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente e il Segretario Generale- Tesoriere; il Comitato Esecutivo, di regola, gestisce l'attività ordinaria dell'Associazione e sottopone all'esame del Consiglio Direttivo i programmi scientifici e le iniziative da intraprendere; nell'atto di delega il Consiglio Direttivo può demandare al Comitato Esecutivo ulteriori attribuzioni e competenze, nell'ambito di quelle che la legge e il presente statuto riservano al Consiglio medesimo. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
ART. 10
L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Esso nomina al proprio interno un Presidente.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART. 11
È compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato.
Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 12
L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART. 13
L'Associazione è tenuta ad istituire, tenere e conservare le scritture contabili, gli altri libri e documenti previsti dalla normativa tributaria vigente.
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: su richiesta scritta all'Organo di amministrazione, il quale li esibirà entro 30 giorni dalla richiesta motivata.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio approvato dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate supereranno 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui l'’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
ART. 14
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e rimane in carica fino a un massimo di cinque anni.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, Associati e non, rieleggibili.
In caso di cessazione di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione fino alla successiva Assemblea.
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie di natura disciplinare che dovessero sorgere in sede di svolgimento del rapporto associativo, nonché in sede di riesame delle decisioni del Consiglio Direttivo deliberate ai sensi dell'art. 10; non costituisce organo arbitrale in senso tecnico- giuridico, ma unicamente strumento di tentativo di composizione interna delle controversie che possano insorgere.
I Probiviri decidono nel rispetto del principio dell'imparzialità e del diritto di difesa, con dispensa da ogni formalità, salvo che per le seguenti norme di procedura:
- l'intervento del Collegio deve essere richiesto mediante invio di raccomandata ai propri componenti ed al Presidente dell'Associazione per conoscenza;
- entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione d'intervento, il Presidente del Collegio convoca le parti interessate con lemodalità a suo giudizio più opportune per sentire le loro ragioni;
- entro sessanta giorni dall'ultima convocazione il Collegio comunica per raccomandata alle parti interessate la sua decisione.
La nomina e il funzionamento del Collegio dei Probiviri non preclude al diretto ricorso all'Autorità Giudiziaria.
ART. 15
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART. 16
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
ART. 17
Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione:
- le quote Associative annue, versate dagli Associati,
- i contributi e le liberalità, sotto qualunque forma, corrisposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, Persone Fisiche e qualunque altro soggetto.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono, in ogni modo, a fondo perduto: i versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi né in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato, può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.
- Le quote o i contributi associativi non creano diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte;
- i contributi o corrispettivi specifici, versati da enti, associazioni, Enti o società associate per lo svolgimento di studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche, di aggiornamento professionali, rientranti comunque nell'ambito delle finalità proprie dell'Associazione ovvero ad esse connesse;
- gli avanzi di gestione che devono essere destinati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 18
Sono cause di scioglimento dell'Associazione: la delibera assunta in tal senso dall'Assemblea con le maggioranze di cui al precedente art.7;
- il decorso del termine di durata fissato nello statuto;
- le cause dell'art. 27 del Codice civile.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori stabilendone il potere ed il compenso.
Verificatasi una qualsiasi delle cause di scioglimento dell'Associazione, questa delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, eseguita la liquidazione, previo parare positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45, co.1 del D.Lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, detta devoluzione sarà in favore di altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'Art.9 del D.Lgs 117/2017
ART. 19
La convocazione di organi associativi collegiali (assemblea, Consiglio Direttivo, eventuale Collegio dei Sindaci Revisori) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede associativa purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno quindici giorni per l'assemblea e di otto giorni per gli altri Organi Collegiali, con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio Direttivo può essere inoltrato in termini più brevi.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:
- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.
Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art.148 T.U.I.R. n.917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:
- è fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;
- è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci, i quali tutti, compresi gli Associati onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche - le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 20
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonché per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun Associato ha diritto a non più di un voto;
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